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14/05/2006
Parrocchie di Ballabio
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L’ORATORIO NON É UN SERVIZIO PUBBLICO
Sono in molti a crederlo…
Autore : Avvocatura Diocesi di Milano

Recentemente alcune Parrocchie si sono viste recapitare dall’Amministrazione Comunale una vasta documentazione da compilare e restituire sottoscritta al mittente al fine di ottenere l’autorizzazione al funzionamento degli oratori e poter poi conseguentemente ottenere contributi a sostegno di detta attività. Ciò avviene a causa del fatto che molti Comuni tendono ancora erroneamente ad assimilare i nostri oratori ai centri di aggregazione giovanile o ai centri diurni estivi, pretendendo pertanto adempimenti previsti per legge solo con riferimento a queste specifiche realtà.

Come noto, invece, gli oratori altro non sono che un’attività pastorale della Parrocchia, diretta all’educazione e formazione cristiana dei giovani, e non necessitano ovviamente di alcuna autorizzazione.

La funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite l’attività di oratorio, già riconosciuta dalla Regione Lombardia con la legge regionale 23 novembre 2001 n. 22, ha ottenuto un riconoscimento nazionale a seguito dell’entrata in vigore della legge 1 agosto 2003 n. 206, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2003, che ha riconosciuto e incentivato “la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia” (si veda a tal proposito l’articolo pubblicato su Ex Lege n. 2/2005 pag. 59).

L’oratorio, proprio in quanto attività di religione di un ente ecclesiastico, non può essere disciplinato da fonti dell’ordinamento statale o regionale, e in effetti le leggi menzionate non definiscono l’oratorio, né dettano norme di organizzazione o standard a cui adeguarsi per ottenere un riconoscimento, ma si limitano a ipotizzare forme di collaborazione nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, disciplinato dalla Legge 328/2000.

L’oratorio non é un servizio pubblico affidato dal Comune alla Parrocchia, appartenendo all’ambito delle attività istituzionali di quest’ultima; l’oratorio non è un centro di aggregazione giovanile, né un centro diurno ricreativo, per i quali invece occorre, come sopraddetto, l’autorizzazione al funzionamento.

Il Comune deve semplicemente limitarsi a prendere atto dello svolgimento dell’attività di oratorio da parte della Parrocchia, riconoscendone la valenza sociale ed educativa. Anche l’eventuale contributo a fondo perso erogato dal Comune a sostegno di detta attività non deve essere trattato come il corrispettivo di un servizio in appalto, ma come ovvia conseguenza del predetto riconoscimento, che implica un’azione positiva di sostegno.

Nell’ipotesi in cui Parrocchia e Amministrazione Comunale intendano definire con maggior chiarezza i loro rapporti, collaborando altresì nell’offerta integrata di servizi sociali rivolti ai minori, si suggerisce la stipula tra le parti di una specifica convenzione, da cui emerga una netta distinzione tra le attività oratoriane propriamente dette, delle quali il Comune si limita a prendere atto e che può sostenere con un contributo a fondo perso, e le ulteriori iniziative aventi rilevanza civile e sociale individuate nell’ambito della più ampia attività svolta dalla Parrocchia per il tramite dell’oratorio, rispetto alle quali la Parrocchia può coordinarsi con il Comune attraverso forme di coprogettazione e cofinanziamento.

A tal fine, l’Ufficio Avvocatura ha elaborato bozze di accordo quadro e protocollo operativo, di seguito allegate, che possono costituire un buon punto di partenza per regolamentare con maggior chiarezza i rapporti fra le parti. In considerazione della specificità dei summenzionati accordi, si suggerisce di trasmettere sempre la bozza di entrambi i documenti ai competenti uffici di Curia per un’ulteriore verifica; si raccomanda, inoltre, l’acquisizione del parere del Vicario Episcopale di Zona laddove l’accordo coinvolga tutte le Parrocchie cittadine.


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